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Statuto

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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA IN APA (Adapted Physical Activity),

membership dell’IFAPA

(International Federation of Adapted Physical Activity

 

            ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE

E’ costituita l’associazione denominata “Associazione Italiana in APA” – ONLUS, siglabile APAITALIANA, con logo di cui all’allegato 1.
 

ART. 2 - SEDE

L’associazione ha la propria sede legale in Torino, Piazza Bernini n. 12, presso l’attuale Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie – Università di Torino.

 
            ART. 3 – DURATA

           L’associazione ha durata illimitata salvo scioglimento.


             ART. 4 - SCOPI

L’associazione ha carattere culturale, opera nel settore della formazione, è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e attività direttamente connesse e si propone di:

- diffondere e sviluppare le conoscenze relative alle APA, in particolare:

- promuovere studi e ricerche in questo ambito, secondo linee comuni ed in armonia con la ricerca internazionale,

- sollecitare, seguire e cooperare all’organizzazione delle “Giornate italiane in APA, che si svolgeranno in alternanza ai SYMPOSIUM internazionali biennali organizzati dall’IFAPA,

- offrire formazione e aggiornamento rivolto al personale della scuola,

- organizzare incontri e convegni nazionali ed internazionali per sollecitare un proficuo confronto,

- favorire ed organizzare una costante formazione continua dei propri associati,

- organizzare corsi, incontri di informazione e pratica per i portatori di handicap, anche in collaborazione con enti e associazioni di altri paesi,

- collaborare all’organizzazione delle Universiadi 2007, a cui parteciperanno portatori di handicap.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’associazione può creare coordinamenti con università od organismi a carattere locale, nazionale ed internazionale.

Non verranno svolte attività diverse da quelle su menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione accetta lo statuto e le norme emanate dall’IFAPA, cui intende aderire.


ART. 5 - I SOCI

I soci si distinguono in:

  1. soci fondatori,

  2. soci onorari,

  3. soci ordinari,

  4. sostenitori.

Sono soci fondatori, coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo;
Sono soci onorari, coloro i quali a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano reso rilevanti contributi alla causa dell’Associazione o acquisito particolari benemerenze nelle sue aree specifiche.
Sono soci ordinari, coloro che si associano secondo le modalità previste nel presente statuto.
Sono soci sostenitori, coloro i quali sottoscrivano a favore dell’Associazione, un contributo il cui importo minimo verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
I portatori di handicap possono far parte di ognuna delle 4 categorie.

 
          ART. 6- PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi all’associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, titolo di studio, residenza e domicilio, allegando una dichiarazione di accettazione del presente statuto e previo il pagamento della quota associativa.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Al momento dell’ammissione i soci riceveranno la tessera associativa.
Sono esclusi i soci temporanei. Tutti i soci hanno uguali diritti, e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

 
ART. 7 – DECESSO, RECESSO, ESCLUSSIONE

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata, o via e-mail, al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell’anno in corso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata:

  • per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della formale richiesta scritta del versamento stesso,
  • quando il socio sia stato condannato, con sentenza definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo,
  • per grave inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi competenti

Nei casi di minore gravità, il Consiglio Direttivo può decidere per la sospensione del socio dalle attività sociali e dalle eventuali cariche per un tempo non superiore a sei mesi.
Prima di pronunciare la sanzione, il Consiglio Direttivo deve ascoltare le giustificazioni dell’interessato.


ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci,

  • il Consiglio Direttivo,

  • il Presidente,

  • il Segretario,

  • il collegio dei revisori dei conti.


        L’assemblea dei soci comprende tutti i membri dell’associazione, a qualunque titolo associati e si 
        riunisce ogni anno.
       I soci vengono convocati a cura del segretario a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo   
      (e-mail, fax) inviato almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La scelta del mezzo di 
       convocazione è affidata al Segretario che terrà conto del numero dei soci presenti e della concreta
       efficacia informativa del mezzo effettivamente prescelto. L’ordine del giorno è indicato sulla
       convocazione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni, comunque non per l’assemblea che abbia per oggetto l’elezione delle cariche sociali.

L’avviso indicherà anche la data della seconda convocazione, che potrà essere tenuta nello stesso giorno, purché in ora successiva o in altro giorno ma non oltre il decimo giorno dalla prima convocazione.

Il Presidente, o in sua assenza il Consigliere più anziano, presiede l’assemblea ed espone lo stato dell’associazione. Il Segretario redige il verbale.

Il revisore dei conti rende conto della gestione e sottomette il bilancio all’approvazione dell’assemblea. In caso di votazione ogni socio può portare al massimo una delega scritta o inviata via e-mail.

L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o con diversa modalità stabilita di volta in volta dall’assemblea, fatto salvo in ogni caso quanto infra stabilito per l’elezione del Consiglio Direttivo e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Per la nomina del Consiglio Direttivo si precederà alla votazione mediante schede, sulla base delle candidature presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni ed ogni socio potrà votare un numero massimo di preferenze pari al numero degli eleggibili.

Risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità risulta eletto il socio più anziano.

Per le modifiche dello Statuto Sociale l’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.


ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria:

a – determina l’indirizzo dell’Associazione nell’ambito degli scopi previsti dal presente statuto,

b – delibera sui progetti, programmi ed iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo,

c – approva il bilancio preventivo e quello consuntivo,

d – approva l’eventuale regolamento interno dell’Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo,

e – nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.


            ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

a - l’assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica da apportare allo statuto,

b – delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri.


            ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo investito dell’attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di sette ad un massimo di undici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina.

Assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, i membri sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Segretario redige il verbale.

Due mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo indice le elezioni per il triennio successivo.

Per concorrere alle elezioni del Consiglio Direttivo occorre:

a – possedere i requisiti generali previsti dal presente statuto,

b – depositare presso l’associazione almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni apposita dichiarazione di candidatura. Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, è chiamato a succedergli il primo dei soci non eletti in ordine di graduatoria. Qualora nell’arco del triennio venga meno la metà più uno dei componenti nominati, il Consiglio Direttivo decade, il Presidente assume l’ordinaria amministrazione ed entro trenta giorni convoca l’assemblea da tenersi nei successivi sessanta giorni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La decadenza del Consiglio Direttivo non si estende al Collegio dei revisori dei Conti.

Il consigliere che risulti assente senza valida giustificazione per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 4 volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo:

  • dirige e amministra l’attività del l’associazione, ne determina i programmi e ne cura l’attuazione, rende operative le deliberazioni dell’Assemblea,

  • sceglie nella sua prima riunione il Vice Presidente ed il Segretario Generale,

  • redige il bilancio programmatico, le variazioni in corso di esercizio e predispone il rendiconto consuntivo,

  • stabilisce l’importo delle quote associative annuali,

  • nomina i collaboratori, i componenti di commissioni ed esperti per la progettazione, realizzazione e gestione di attività e servizi istituzionali individuandoli prioritariamente tra i propri soci IFAPA e successivamente tra gli altri,

  • stabilisce data, ora, luogo ed ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie,

  • propone la nomina del Presidente uscente a Presidente onorario dell’Associazione,

  • ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente nei casi di necessità ed urgenza,

  • formula ogni proposta che ritenga opportuno sottoporre all’assemblea per il raggiungimento degli scopi dell’associazione,

  • assume iniziative e provvedimenti che rientrano tra gli scopi dell’associazione, con l’obbligo di renderne conto all’assemblea,

  • delibera in merito al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 
ART. 12 – IL PRESIDENTE

        Il presidente, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione,

  • convoca e preside le riunioni del Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci,

  • adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Per concorrere all’elezione del presidente, occorre possedere i requisiti generali previsti dal presente statuto e depositare presso l’associazione almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, apposita dichiarazione di candidatura.

In caso di temporanea assenza il Presidente viene sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente.

In caso di impedimento non temporaneo, il vice presidente assume i poteri di ordinaria amministrazione e, nel termine improrogabile di 30 giorni, convoca il Consiglio Direttivo entro i sessanta giorni successivi, per l’elezione del nuovo presidente.

Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro anche la possibilità d’intervento.

Il Presidente è autorizzato ad effettuare pagamenti nell’ambito della gestione ordinaria dell’associazione, rendendone conto al Consiglio Direttivo.


ART. 13 – IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di coordinare e dirigere l’ufficio che compone la segreteria. Il personale eventualmente addetto dipende gerarchicamente dal segretario, responsabile del funzionamento della segreteria.

Il Segretario è di diritto segretario delle assemblee e del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, non può ricoprire altre cariche nell’ambito dell’associazione, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Segretario è autorizzato a ricevere pagamenti rilasciandone liberatoria quietanza ed è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti nell’ambito della gestione ordinaria, rendendone conto al Consiglio Direttivo.


             ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E’ composto da tre revisori effettivi e da un supplente eletto dall’assemblea ed ha compiti di controllo della gestione dell’associazione, in particolare per quanto attiene i bilanci ed i conti, di cui risponde direttamente di fronte all’Assemblea.

Il collegio elegge nel suo seno il Presidente. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo di uno dei compenenti, subentra il supplente che resta in carica sino alla prossima assemblea che deve eleggere il revisore effettivo ed il supplente per l’integrazione del Collegio.

Il collegio deve accertare almeno ogni sei mesi la consistenza in cassa e deve redigere il verbale sull’apposito registro. La presenza dei revisori dei conti è eventuale e la decisione è rimessa all’Assemblea dei soci, che ne valuterà l’opportunità tenuto conto delle concrete esigenze sociali.


             ART. 15 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Le cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di Revisore.


ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE

  I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti da:

- quote associative ed altri versamenti effettuati in relazione alle attività istituzionali,

- contributi e sovvenzioni di enti pubblici, di enti privati e di privati,

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti,

- redditi patrimoniali derivanti dalla gestione di beni rientranti nelle disponibilità dell’Associazione nonché dell’erogazione e/o gestione di servizi a favore di terzi, effettuati nei limiti di legge,

- eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate di cui sopra e da tutti i beni mobile e immobili, di proprietà dell’associazione stessa.

Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.


         ART. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Tutte le entrate e le uscite devono essere riportate nel bilancio dell’associazione.

Periodicamente dovrà essere verificata la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.


         ART. 18 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

       In caso di scioglimento l’assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

       Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


          ART. 19 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Le norme di attuazione dello statuto dell’associazione sono dettate dal regolamento organico della stessa.


 


 


 


 


 

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno 2009 02:13  

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